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Licenziamento per la mancata denuncia dell’illecito compiuto dal proprio capo
Secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi pienamente legittimo il recesso datoriale nei confronti della vice direttrice di banca, che non rifiuta di eseguire l’operazione illecita ordinatale dal direttore dell’agenzia, denunciandolo al datore di lavoro. Con la Sentenza n. 8411 del 5 aprile 2018 viene precisato che la lavoratrice ha violato gli obblighi di fedeltà e di diligenza verso il datore, dal momento che in capo alla stessa sussisteva l’obbligo di denuncia agli organi superiori del credito facile concesso dal proprio superiore agli amici.