29/3/2018 – Niente condanna del committente dopo il crollo senza verificare che il cantiere ha un responsabile

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Niente condanna del committente dopo il crollo senza verificare che il cantiere ha un responsabile
Con la Sentenza n. 14359 del 28 marzo 2018 la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza della Corte di Appello, ha stabilito che, salvo il caso di appalto a ‘regia’ mediante il quale il committente si riserva dei poteri nell’esecuzione dei lavori, lo stesso non è responsabile del crollo della paratia per omessa vigilanza sui lavori, a differenza del direttore dei lavori e dell’appaltatore.Bisognerà valutare molteplici aspetti, tra i quali ad esempio la nomina o meno di un responsabile dei lavori, che esonera il committente da ogni addebito.

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