SeacInfo Amministrazione del personale
No al licenziamento che si discosta anche per poco dalla lettera di contestazione
Con la Sentenza n. 4983 del 2 marzo 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del datore di lavoro, ha statuito l’illegittimità del licenziamento e ribadito il requisito della immodificabilità della lettera di contestazione.La Suprema Corte si allinea alla pronuncia della Corte di Appello, che aveva ritenuto non si potesse tenere in considerazione una circostanza mai contestata in precedenza, in forza dell’immodificabilità dell’addebito.