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Non responsabile il committente per l’incidente occorso all’operaio durante i lavori in quota
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l’esclusione della responsabilità penale del committente per lesioni colpose ai danni dell’operaio, caduto durante l’effettuazione di lavori in quota, in quanto spetta al coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori la redazione del piano di sicurezza. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 5477 del 6 febbraio 2018, ha chiarito che nei cantieri mobili e temporanei gli obblighi del committente sono differenti da quelli del nominato coordinatore, che deve possedere specifici requisiti tali da assicurare una competenza tecnica, di cui il primo può essere privo. Pertanto, al committente compete il controllo della materiale predisposizione di un piano di sicurezza idoneo da parte del coordinatore e tale obbligo non può integrare l’integrale e piena responsabilità per il contenuto del documento.