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Il lavoratore non può essere licenziato se già punito per il fatto contestato
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15228 del 16 luglio 2020, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che, per lo stesso fatto, era già stato sanzionato con la sospensione e la trattenuta del salario. Gli ermellini hanno, infatti, chiarito che il principio del ne bis in idem vieta al datore di lavoro, una volta esercitato il potere disciplinare, di assoggettare il dipendente nuovamente a sanzione per il medesimo fatto, poiché l’azione contestata resta utile solamente ai fini di un’eventuale recidiva.