21/5/2020 – Prorogati a settembre i termini di ripresa dei versamenti sospesi in precedenza: Decreto Rilancio

SeacInfo Fiscale
Prorogati a settembre i termini di ripresa dei versamenti sospesi in precedenza: Decreto Rilancio
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. ‘Decreto Rilancio’), recentemente pubblicato in G.U., interviene prorogando a settembre la ripresa dei versamenti e degli adempimenti, sospesi precedentemente dal D.L. n. 18/2020 (c.d. ‘Decreto Cura Italia’), dal D.L. n. 9/2020 (ora abrogato) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. ‘Decreto Liquidità’).In particolare, gli artt. 126 e 127 del Decreto in oggetto, prevedono che i versamenti:sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, ad opera dell’art. 18, commi da 1 a 6, D.L. n. 23/2020. Tali versamenti riguardano: l’IVA, le ritenute alla fonte, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi di assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%, in presenza di ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (o il 50% in presenza di ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni);ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, dovuti dagli ENC (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti); l’IVA in favore di tutti i soggetti con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019) che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;relativi alle ritenute d’acconto previste dagli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/73, sospese ad opera dell’art. 19, D.L. n. 23/2020, in favore di imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 400.000; nonché gli adempimenti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, ad opera dell’art. 5, D.L. n. 9/2020, relativi a contributi previdenziali e assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria, nei Comuni della c.d. ‘zona rossa’ di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, in scadenza nel mese di marzo, sospesi ad opera dell’art. 61, D.L. n. 18/2020, relativi alle ritenute, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza; da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 dovuti da contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sospesi ad opera dell’art. 62, commi 2 e 3, D.L. n. 18/20202;debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Articoli Correlati