12/1/2018 – Nel periodo tra il fallimento e il recesso illegittimo il lavoratore non ha diritto a retribuzioni

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Nel periodo tra il fallimento e il recesso illegittimo il lavoratore non ha diritto a retribuzioni
Nel periodo che intercorre tra la dichiarazione di insolvenza dell’impresa e il licenziamento deciso dal curatore fallimentare, ancorché illegittimo, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, in quanto il rapporto di lavoro si intende sospeso e non vi è prestazione di lavoro.Così la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 522 pubblicata l’11 gennaio 2018, ha risolto a favore del fallimento la diatriba sorta a seguito del ricorso iniziale del lavoratore, al quale la Corte d’appello aveva riconosciuto più di 200 mila euro tra retribuzioni e TFR. I giudici hanno precisato che tale principio è valido finché la curatela non sceglie se subentrare o meno nel rapporto di lavoro.

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