28/2/2020 – Falso conguaglio malattia-contributi: sola sanzione amministrativa se la soglia penale non è superata

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Falso conguaglio malattia-contributi: sola sanzione amministrativa se la soglia penale non è superata
La Corte di Cassazione ha affermato che deve essere assolto per insussistenza del reato il datore che, per risparmiare sui versamenti all’INPS, ha effettuato conguagli falsi fra indennità di malattia e contributi previdenziali del dipendente, a condizione che la somma indebitamente percepita sia inferiore alla soglia di rilevanza penale (pari ad euro 3.999,96). Con la Sentenza n. 7963 del 27 febbraio 2020, la Suprema Corte ha precisato che in tal caso è applicata la sola sanzione amministrativa, in quanto se la soglia non è superata non sussiste il reato. I giudici hanno infine sottolineato che, quanto sopra vale anche nel caso in cui il datore simuli l’anticipazione ai dipendenti di somme relative alla maternità, agli assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni (CIG).

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