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Non valida la convocazione con e-mail del Centro per l’impiego
L’ANPAL ha stabilito che non è sanzionabile l’assenza del disoccupato alla convocazione presso il Centro per l’impiego se comunicata con e-mail o posta ordinaria. Con Delibera n. 54/2019, l’Agenzia ha precisato che la convocazione da parte del Centro per l’impiego è valida solo se effettuata tramite raccomandata a/r o Pec, o se concordata con l’operatore.L’ANPAL ha poi precisato che il termine per proporre ricorso contro la decurtazione o revoca delle prestazioni sociali in godimento decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, o, in mancanza, dal giorno di conoscenza della sanzione da parte del ricorrente.