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Danno biologico differenziale al netto della rendita INAIL erogata agli eredi
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che, a seguito della morte del lavoratore di cancro per cause di servizio, ai fini del calcolo del danno differenziale, dall’importo della lesione di natura non patrimoniale e biologica va detratto quanto indennizzato dall’INAIL al prestatore anche se di fatto erogato agli eredi.La Suprema Corte, con la Sentenza n. 30857 del 22 dicembre 2017, accogliendo il ricorso aziendale, ha chiarito che nel liquidare il danno differenziale va considerata la componente del danno biologico della rendita riconosciuta al lavoratore anche se in effetti andata ai congiunti, mentre è autonoma la prestazione riconosciuta ai congiunti superstiti.