SeacInfo Fiscale
Fatturazione nei confronti della P.A.: ulteriori chiarimenti
Con Risposta 28 ottobre 2019, n. 436, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimento in merito all’emissione della fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione.In particolare l’Agenzia ha precisato che:<ulqualora, successivamente all'emissione di una fattura, si verifichi una riduzione dell'imponibile (a seguito dell'accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista) il cessionario/committente, responsabile del pagamento dell'imposta, in applicazione del c.d. 'split payment', versa l'IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura, anche in assenza di una nota di credito;nel caso di decurtazione del pagamento per l'applicazione di penalità a carico del fornitore, l'IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità;nonostante il codice identificativo gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 vi è comunque l'obbligo di indicare tale codice nell'emissione della fattura elettronica nei confronti della P.A., ai fini della tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A. Pertanto l'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario;in sede di pagamento delle fatture in esecuzione di contratti, il cessionario/committente non deve effettuare controlli sull'aliquota IVA applicata in quanto la responsabilità resta in capo al cedente/prestatore. Nonostante ciò il cessionario/committente è comunque tenuto ad esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell'operato del cedente/prestatore.