6/9/2019 – No termine di decadenza per l’azione INPS per il recupero di contributi

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No termine di decadenza per l’azione INPS per il recupero di contributi
In tema di appalto, la Corte di Cassazione ha statuito che, per recuperare i contributi non versati dal committente, obbligato in solido con l’appaltatore, l’INPS può agire anche dopo che siano decorsi due anni dalla cessazione dell’appalto irregolare.Con la Sentenza n. 22110 del 4 settembre 2019, la Corte ha chiarito che all’Istituto si applica il solo termine prescrizionale, e non quello di decadenza pari ad un anno dalla cessazione dell’appalto, entro il quale il committente imprenditore è obbligato, in solido con l’appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (ex art. 29, II c., D.Lgs. n. 276/2003).

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