10/5/2019 – La reintegra sul posto di lavoro sussiste solo se il CCNL prevede una sanzione conservativa

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La reintegra sul posto di lavoro sussiste solo se il CCNL prevede una sanzione conservativa
La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 12365 pubblicata il 9 maggio 2019, ha ritenuto che la tutela da applicare in caso di licenziamento illegittimo è quella risarcitoria e non la tutela reintegratoria: la seconda si potrebbe applicare solo se il CCNL prevedesse sanzioni conservative per l’illecito disciplinare in questione.Nel caso di specie, il CCNL metalmeccanici prevede sanzioni conservative nell’ipotesi di violazione dell’osservanza dell’orario di lavoro, ma la condotta del lavoratore che si apparta per dormire in azienda non è assimilabile al mancato rispetto dell’orario di lavoro, avendo diverso disvalore.I giudici affermano inoltre che, diversamente da quanto accaduto, se il datore avesse avuto consapevolezza fin dal principio della illegittimità palese del provvedimento adottato, allora sarebbe potuta scattare la reintegra.

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