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Niente pausa pranzo né buoni pasto per la lavoratrice in permesso per allattamento
Il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di Interpello n. 2 del 16 aprile 2019 in merito alla gestione delle pause pranzo per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri per allattamento.Il Ministero ha affermato che la lavoratrice che svolga la prestazione lavorativa per meno di 6 ore effettive non è soggetta né alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo, né alla percezione dei buoni pasto o del servizio mensa.Pertanto, le ore di permesso per allattamento non vengono computate nel calcolo dell’orario complessivo di lavoro ai fini del diritto all’intervallo; solo se le ore effettivamente lavorate superano le 6 si ha diritto a godere della pausa pranzo e del relativo trattamento.