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Ritorsione: unica ragione del recesso
Per essere dichiarato nullo ex art. 1345 c.c. il licenziamento deve basarsi unicamente sull’intento ritorsivo. Se ricorre anche un giustificato motivo oggettivo, tale ragione assorbe ogni altro motivo di recesso, anche illecito. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9468 pubblicata il 4 aprile 2019: nel caso di specie l’azienda effettua una riorganizzazione aziendale in prossimità del recesso e senza alcuno stravolgimento economico finanziario. Da tali circostanze il lavoratore vorrebbe desumere l’elemento della ripicca quale unico motivo di licenziamento. Per i giudici, invece, il datore è libero di ridurre il personale anche in assenza di crisi economica e con il solo fine di riduzione dei costi o aumento della redditività. Dunque il motivo oggettivo sussiste e, pertanto, l’eventuale movente della vendetta passa in subordine: solo laddove la ragione addotta dal datore fosse apparente, potrebbe valutarsi la pretestuosità della stessa e garantire la massima tutela al dipendente.