22/3/2019 – Decorrenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento

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Decorrenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento
Con la Sentenza n. 8026 del 21 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha precisato che, a fronte del tentativo di conciliazione, se la controparte non deposita la memoria di risposta e non accetta la conciliazione ex art. 410 comma 7 c.p.c. entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta conciliativa, il lavoratore ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria entro i 60 giorni successivi.Pertanto, in materia di impugnativa di licenziamento individuale ex art. 6 della Legge n. 604/1966, il termine di 60 giorni per il ricorso ricomincia a decorrere una volta spirato l’ultimo termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione.

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