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INAIL: indicazioni sulle modalità applicative dei benefici in caso di assunzione di disabili
Con riferimento al ‘Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro’ modificato dalla Determinazione del Presidente INAIL n. 527 del 19 dicembre 2018 l’INAIL, con la Circolare n. 6 del 26 febbraio 2019, ha fornito indicazioni sulle modalità di fruizione dei benefici relativi all’assunzione di disabili, in considerazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. A tale proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 533 della Legge n. 145/2018 ha previsto a carico dell’Istituto il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento volto alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati del predetto progetto, per un periodo non superiore ad un anno. Le retribuzioni rimborsabili sono esclusivamente quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore di tale disposizione).