6/2/2019 – Indennità fino a 12 mensilità per il lavoratore licenziato in vista della fusione societaria

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Indennità fino a 12 mensilità per il lavoratore licenziato in vista della fusione societaria
Il datore di lavoro licenzia il dipendente in vista del futuro trasferimento d’azienda (tramite fusione), poiché le mansioni prima svolte dal lavoratore saranno di fatto trasferite nella società fusa. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3186 del 4 febbraio 2019, ribadisce il principio di cui all’art. 2112 del Codice civile: il trasferimento d’azienda, in qualunque modo avvenuto, non è di per sé solo causa di recesso del lavoratore. Tuttavia, rimane in capo al datore cedente la facoltà di licenziare il dipendente, a prescindere dall’operazione traslativa, se il posto di lavoro deve essere soppresso. Pertanto, il recesso non è nullo ma solo annullabile.I giudici quindi condannano il datore alla reintegra, ma non ordinano l’applicazione della tutela reale forte prevista dall’art. 18, comma 1 dello Statuto dei lavoratori: le mensilità di risarcimento dovute non potranno essere superiori a 12.

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