24/1/2019 – Reintegra dei lavoratori per fittizia cessazione dell’attività

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Reintegra dei lavoratori per fittizia cessazione dell’attività
In tema di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la reintegra e il risarcimento dei lavoratori, qualora l’azienda annunci la mobilità ma poi la cessazione dell’attività risulti fittizia. Con la Sentenza n. 1852 del 23 gennaio 2019 viene sottolineato che l’omessa enunciazione da parte del datore di lavoro di alcun criterio di scelta del personale da estromettere, conseguente ad una prospettata ma fittizia cessazione di attività, elude il controllo dei sindacati, il cui ruolo è fondamentale secondo la Corte di giustizia europea al fine di assicurare la tutela dei lavoratori nella procedura di risoluzione del rapporto.

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