22/1/2019 – Nel rapporto di lavoro possibile compensare l’anticipo di incentivo all’esodo con il TFR

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Nel rapporto di lavoro possibile compensare l’anticipo di incentivo all’esodo con il TFR
Secondo la Corte di Cassazione è legittimo da parte di un datore di lavoro compensare le somme impropriamente erogate a titolo di incentivo all’esodo, che presupponevano le dimissioni da parte di due lavoratori, con gli importi loro dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto.La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 1513 del 21 gennaio 2019, ha precisato che il caso in specie non rientra tra le casistiche di compensazione vietate dall’articolo 1246 del c.c., in quanto trattasi di compensazione ‘atecnica’ o ‘impropria’, nella quale i crediti e debiti nascono dallo stesso rapporto, nella fattispecie di lavoro. L’articolo 1246 c.c. si riferisce invece alle compensazioni ‘proprie’, che ricorrono qualora gli importi a debito e credito nascano da rapporti giuridici diversi.

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