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L’insufficienza probatoria salva il datore dalla reintegra
L’agenzia del lavoro licenzia per giustificato motivo oggettivo alcuni lavoratori assunti a tempo indeterminato sostenendo l’impossibilità a somministrarli dato il loro livello professionale, ma poi assume altri lavoratori con profili analoghi e con analogo contratto.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 181 dell’8 gennaio 2019, ha condannato l’azienda al risarcimento del danno, quantificato in 24 mensilità (il massimo previsto dal comma 5 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), e non alla reintegra nel posto di lavoro, in quanto se è vero che viene meno all’onere della prova previsto dalla Legge n. 604/1966, mancando la prova del fatto alla base del licenziamento, in un verso o nell’altro, questa insufficienza probatoria consente alla stessa di evitare la reintegra dei lavoratori.