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Niente licenziamento per il rifiuto del distacco presso una società controllata
In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del recesso datoriale nei confronti del dipendente che rifiuta il distacco presso una società controllata dal datore, disponendo la reintegra ed il risarcimento dello stesso. Con la Sentenza n. 32330 del 13 dicembre 2018 viene precisato che il consenso dell’interessato costituisce un elemento essenziale del distacco, quando il provvedimento del datore comporta un mutamento anche parziale delle mansioni del lavoratore.