3/12/2018 – Accertamento induttivo basato su documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi: Ordinanza

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Accertamento induttivo basato su documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi: Ordinanza
Con Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29546, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo l’accertamento di maggiori ricavi di vendita operati dall’Agenzia delle Entrate, anche qualora la documentazione extracontabile sia stata rinvenuta non presso la sede dell’azienda verificata, bensì presso terzi, ovvero un cliente della società.Nel caso di specie si tratta di avvisi di accertamento nei confronti di un salumificio, emessi a seguito di una verifica effettuata presso un cliente, il quale aveva acquistato dalla società confezioni regalo contenenti alimenti e bevande, dove veniva rinvenuto un foglietto manoscritto (tipo post-it) annesso alla relativa fattura di acquisto, recante l’annotazione dei prezzi effettivi delle confezioni acquistate, tutti superiori ai corrispettivi fatturati. La Corte di Cassazione sottolinea come, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, sia consentito di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta ‘dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti’, da cui derivino presunzioni semplici, ‘desumibili anche da documentazione extracontabile’ ed, in particolare, da ‘contabilità in nero’, costituita da ‘appunti personali ed informazioni dell’imprenditore…’.

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