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I permessi fruiti in base alla Legge 104 coprono anche le attività legate all’assistenza in senso lato
Con la Sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un datore di lavoro, ha stabilito la reintegra e il risarcimento in favore del dipendente licenziato per aver utilizzato in modo improprio i permessi ex Legge n. 104/1992, concessi dall’azienda per permettere al lavoratore di assistere la madre disabile.Secondo i giudici di terzo grado la nozione di assistenza al familiare va interpretata in maniera ampia ed estensiva: i permessi sono utilizzati lecitamente anche quando non hanno solo il fine di consentire al dipendente il ristoro dopo le ore passate ad assistere il genitore con problemi di salute, ma anche quello di svolgere attività a favore del familiare in senso lato.