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Chiarimenti sul regime IVA applicabile ai servizi di produzione di energia nel contratto di Tolling
Con Risposta 19 novembre 2018, n. 69, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai servizi resi nell’ambito di un contratto di tolling e sub-tolling relativo alla produzione di energia.La società istante svolge l’attività di acquisto, vendita e commercio di elettricità e gas naturale nel mercato italiano. Nell’ambito di tale attività procede alla trasformazione di gas naturale in energia elettrica, grazie al servizio di “tolling” fornito da centrali elettriche possedute e gestite da altre due società (i Tollee). La suddetta attività di trasformazione energetica è regolamentata tramite contratti di tolling e sub-tolling. Tali accordi prevedono che le quote di emissione necessarie per ottemperare agli obblighi di legge imposti in materia ambientale, siano fornite ai Tollee direttamente ed in maniera gratuita dal Toller, ovvero la società che fornisce il combustibile.Ciò premesso l’Agenzia precisa che le quote di emissione costituiscono beni immateriali la cui compravendita costituisce una prestazione di servizi da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria del 22% e con applicazione del reverse charge.