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Chiarimenti in merito all’integrazione del Modello IVA TR: Risoluzione
Con Risoluzione 14 novembre 2018, n. 82, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini entro cui è possibile presentare il Modello IVA TR integrativo per integrare/rettificare esclusivamente i dati esposti nel quadro TD.In particolare, il documento di prassi ha chiarito che l’invio di un nuovo Modello IVA TR integrativo è possibile anche dopo la data di effettiva presentazione della dichiarazione annuale IVA a condizione che:l’invio avvenga entro l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA annuale (attualmente fissato al 30 aprile) el’integrazione o modifica riguardi elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale. La rettifica/integrazione non sarà possibile se l’eccedenza IVA sia già stata rimborsata o compensata.