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Dipendente reintegrato per mancata adibizione a mansioni compatibili con lo stato di salute
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo (con conseguente reintegra), per violazione dell’obbligo di repechage, nei confronti del dipendente divenuto inidoneo alle mansioni.La Suprema Corte, con la Sentenza n. 26675 del 22 ottobre 2018, ha precisato che il recesso è ingiustificato in quanto il datore non ha adibito il lavoratore a funzioni alternative anche meno prestigiose, compatibili con il suo stato di salute.