12/10/2018 – Chiarimenti sulla fruibilità del c.d. ‘sisma bonus’: Interpello

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Chiarimenti sulla fruibilità del c.d. ‘sisma bonus’: Interpello
Con Risposta 11 ottobre 2018, n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione delle spese sostenute per i lavori antisismici su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, c.d. ‘sisma bonus’. In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. n. 58/2017, ai fini della fruibilità del bonus, è necessario che il progettista dell’intervento strutturale asseveri la classe di rischio precedente l’intervento e quella conseguibile a conclusione dei lavori. Pertanto, l’asseverazione del progetto deve essere allegata alla SCIA al momento della sua presentazione presso lo sportello unico e consegnata in copia al committente per l’ottenimento dei benefici fiscali.Di conseguenza, come stabilito dall’art. 3, comma 5, D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, un’asseverazione tardiva non consente l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-quater, D.L. n. 63/2013.

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