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No all’infortunio in itinere se manca la prova della necessità dell’utilizzo del mezzo privato
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22670 pubblicata il 25 settembre 2018, ha respinto il ricorso dell’erede di un lavoratore deceduto a seguito di un incidente occorso con l’automezzo privato mentre si recava al lavoro, volto a far riconoscere l’evento come infortunio in itinere da parte dell’INAIL.I giudici hanno infatti contestato al ricorrente, così come già in appello, la mancanza delle prove atte a confermare la necessità, per il deceduto, di ricorrere al mezzo privato e non ai mezzi pubblici per recarsi al lavoro. Nel caso in specie, era possibile raggiungere il luogo di lavoro mediante due autobus e una breve camminata: esiste dunque una soluzione alternativa al mezzo privato e senza la prova che tale soluzione rappresentava un disagio troppo elevato per il lavoratore, l’infortunio in itinere non è riconosciuto.