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Il parere della commissione medica non vincola il giudice di merito
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21620 del 4 settembre 2018, ha individuato come illegittimo il licenziamento del lavoratore subordinato per sopravvenuta inidoneità fisica all’espletamento della mansione, nonostante la stessa fosse stata opportunamente accertata dalla commissione medica.In altre parole, la verifica amministrativa di inidoneità al servizio non vincola il giudice di merito e quest’ultimo ha la possibilità di disporre ulteriori accertamenti attraverso la consulenza tecnica d’ufficio (ctu). La parte datoriale che decide di interrompere il rapporto con il dipendente opera infatti a proprio rischio, dal momento che l’esito del parere medico può essere modificato per intervento della ctu.