30/8/2018 – Scaffalature di magazzini autoportanti escluse dall’super/iper ammortamento: Risoluzione

SeacInfo Fiscale
Scaffalature di magazzini autoportanti escluse dall’super/iper ammortamento: Risoluzione
Con Risoluzione 9 agosto 2018, n. 62 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono rientrare nell’agevolazione del super/iper ammortamento le sole componenti “impiantistiche” dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015.In particolare, l’Agenzia definisce i magazzini autoportanti:strutture, solitamente di grandi dimensioni, destinate allo stoccaggio di merci, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi e di automazione dei sistemi di movimentazione;generalmente dotati di una scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che, allo stesso tempo, fa parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da formare un vero e proprio edificio. Pertanto, l’Agenzia afferma che le scaffalature, le relative opere di fondazione, gli eventuali divisori verticali e orizzontali, le pareti di tamponamento e le coperture, essendo elementi qualificati come costruzioni, sono escluse dall’agevolazione in commento.

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