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Data di consegna della lettera di licenziamento: non solo l’avviso di ricevimento ai fini della prova
Con la Sentenza n. 18823 del 16 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha statuito che l’avviso di ricevimento della raccomandata non è l’unico modo per dimostrare la data di consegna della lettera di licenziamento.Può essere fornita la prova per presunzioni, purché le stesse siano gravi, precise e concordanti: è sufficiente quindi anche lo ‘storico’ delle Poste Italiane che serve allo scopo di tracciare la corrispondenza.Viene stabilito, inoltre, che non sussiste la reintegra se la sproporzione tra l’adozione del licenziamento e l’addebito del fatto non emerge dal contratto collettivo.