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Le risultanze dell’anagrafe tributaria sono prova della duplicazione del credito d’imposta
Con Sentenza 5 luglio 2018, n. 17633, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui le risultanze del servizio informativo dell’anagrafe tributaria costituiscono elementi di prova per supportare il rilievo della duplicazione di un credito d’imposta esposto nella dichiarazione dei redditi.In particolare, la Corte ha statuito che nel caso in cui il contribuente indichi un’eccedenza d’imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni di importo superiore a quanto risulta all’anagrafe tributaria, l’ufficio può ricorrere al procedimento di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 per rettificare l’imposta a credito indicata.Gli Ermellini sostengono, infatti, che, tale sistema di controllo:implica semplicemente un ricalcolo dell’imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione e un mero controllo cartolare di dati;consiste in una metodologia adeguata ove vi sia da disconoscere, ad esempio, un credito IVA indicato dal contribuente relativo all’anno precedente.Pertanto le risultanze rinvenibili nell’anagrafe tributaria possono essere utilizzate per recuperare il beneficio fiscale duplicato di cui ha goduto il contribuente.