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Niente IVA per i trasporti dei passeggeri effettuati per via terrestre con taxi acquei: Risoluzione
Con Risoluzione 5 luglio 2018, n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni, in un comune nel quale è previsto unicamente il servizio effettuato via acqua.La precisazione si è resa necessaria a seguito della modifica al regime IVA apportata dalla Legge di Bilancio 2017, in vigore dal 1° gennaio dello scorso anno, che ha mantenuto l’esenzione dell’imposta solo per le prestazioni di trasporto urbano effettuato mediante veicoli da piazza. Nella Risoluzione MEF n. 650613/1988 è stato precisato che il trasporto di persone effettuato in un comune nel quale è previsto unicamente il servizio effettuato via acqua è assimilabile a quello effettuato mediante veicoli da piazza (taxi acquei).Ne consegue che continuano a mantenere l’esenzione le prestazioni:di trasporto urbano di persone effettuate per via terrestre con taxi acquei;rese a mezzo di gondole e motoscafi.