19/6/2018 – Datore responsabile anche se l’infortunato viola l’ordine di servizio

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Datore responsabile anche se l’infortunato viola l’ordine di servizio
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16026 pubblicata il 18 giugno 2018, ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio mortale occorso al dipendente, per non aver dimostrato l’adozione di tutte le cautele preventive di salvaguardia nel caso, nonostante il dipendente sia intervenuto sulla linea ferroviaria prima dell’orario indicato nell’ordine di servizio, quindi a circolazione dei treni ancora attiva.Nel particolare, nonostante il comportamento colposo da parte del lavoratore, il datore di lavoro è stato riconosciuto responsabile di violazione dell’articolo 2087 del c.c., in quanto è onere dello stesso mettere in atto tutte le tutele necessarie a prevenire ed evitare gli infortuni: la consegna delle chiavi, necessarie alla lavorazione durante la quale è occorso l’infortunio, prima dello stop ai treni ha, di fatto, consentito al lavoratore di porre in atto il comportamento scorretto e per tale aspetto il datore è stato ritenuto responsabile.

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