13/6/2018 – Assegno di invalidità solo se il lavoratore è inidoneo a svolgere tutte le attività confacenti

SeacInfo Amministrazione del personale
Assegno di invalidità solo se il lavoratore è inidoneo a svolgere tutte le attività confacenti
Con l’Ordinanza n. 15303 del 12 giugno 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’INPS, ha stabilito che l’assegno ordinario di invalidità viene erogato ai cittadini affetti da patologie gravi, tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro.Tale diminuzione, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 222/1984 dovrà essere accertata in riferimento sia alle attività sostanzialmente identiche a quella svolta in precedenza (durante la quale si è manifestata la patologia), sia a quelle confacenti al nuovo stato di salute, nel quale attualmente versa il lavoratore.Nel caso in esame, i giudici di secondo grado avevano effettuato solamente un apprezzamento di tipo sanitario, slegato totalmente dalla verifica circa la possibilità per il lavoratore di svolgere impieghi confacenti al suo stato attuale.

Articoli Correlati