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Niente condanna del direttore dei lavori per la morte dell’operaio
In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25816 del 7 giugno 2018, annullando con rinvio la sentenza di appello, ha statuito che non può essere condannato per omicidio colposo dell’operaio il direttore dei lavori, poiché sullo stesso non grava alcun obbligo di carattere infortunistico, ma solo di generico controllo sulla correttezza tecnica degli interventi.Non si può configurare la posizione di garanzia ritenendo che il direttore ricopra la carica di coordinatore per l’esecuzione perché, per la nomina di tale incarico, è necessaria un’espressa delega di funzioni non ammettendosi alcun automatismo per legge.