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No al licenziamento di chi rifiuta il cambio di mansioni senza conoscere l’esito della visita medica
Con la Sentenza n. 14391 del 5 giugno 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un datore di lavoro, ha stabilito che non compie un atto di insubordinazione, tale da integrare la giusta causa, il dipendente che rifiuta, alla presenza del sindacato, lo svolgimento di mansioni diverse dalle proprie prima di conoscere l’esito della visita medica di idoneità, dopo un periodo di malattia.Si legge nella sentenza che il lavoratore ha agito ‘senza essere a conoscenza degli esiti del giudizio di idoneità delle mansioni e, quindi, in condizioni soggettive particolari dovute, evidentemente, all’incertezza dello stato di salute e degli effetti che avrebbero potuto avere mansioni diverse da quelle fino ad allora svolte’.