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L’assistenza fiscale non è attività esclusiva dei dottori commercialisti o dei ragionieri: Ordinanza
Con Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13342, la Corte di Cassazione ha stabilito che le attività fiscali quali la tenuta della contabilità, la redazione dei modelli IVA o delle dichiarazioni dei redditi, le richieste di certificati o la presentazione di domande presso la Camera di Commercio non sono attività riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti, ragionieri o esperti contabili. In particolare, la Corte ha sottolineato che per tutte le attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Con il richiamo ad alcune sentenze, viene evidenziato che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione.