18/5/2018 – Illegittimità del licenziamento di chi rifiuti nuovi compiti se l’inobbedienza risulta giustificata

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Illegittimità del licenziamento di chi rifiuti nuovi compiti se l’inobbedienza risulta giustificata
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un istituto di vigilanza, ha statuito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore che rifiuta nuovi compiti se risulta già oberato da turni gravosi.La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 12094 del 17 maggio 2018, precisa che il suo comportamento non configura infatti un’insubordinazione: l’inadempimento di obblighi contrattuali va escluso a fronte di una situazione personale che denota l’impossibilità oggettiva di svolgere ulteriori attività.

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