10/5/2018 – Sanzioni applicabili alla compensazione di crediti IVA inesistenti: Risoluzione

SeacInfo Fiscale
Sanzioni applicabili alla compensazione di crediti IVA inesistenti: Risoluzione
Con Risoluzione 8 maggio 2018, n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile all’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli artt. 6, comma 6, e 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, in tal caso, non deve essere irrogata anche l’ulteriore sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 (per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti) in quanto, altrimenti, la medesima violazione verrebbe punita due volte. Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate:’Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, né recuperate’.

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