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Sotto i 15 dipendenti dopo un licenziamento orale è risarcito solo chi offre la prestazione al datore
Con l’Ordinanza n. 10968 dell’8 maggio 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una società, ha stabilito che le conseguenze derivanti dal licenziamento orale (inefficiente) variano in base alla dimensione dell’azienda.Nelle aziende sotto i 15 dipendenti il recesso datoriale viziato non produce effetti sulla continuità del rapporto e dunque il lavoratore può essere risarcito in base alle retribuzioni perdute soltanto se offre formalmente la sua prestazione al datore di lavoro.