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Niente licenziamento del dipendente assente per scarso rendimento
Con l’Ordinanza n. 10963 dell’8 maggio 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di una compagnia di trasporto pubblico locale, ha stabilito che non si può licenziare per scarso rendimento il lavoratore solo perché colleziona assenze dal servizio.È escluso, infatti, che l’inadempimento del lavoratore subordinato possa derivare da numerose malattie giustificate da certificati, ma non di durata tale da esaurire il periodo di comporto: nel rapporto di lavoro subordinato il dipendente non si obbliga al conseguimento di un risultato.