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Solo risarcimento se il posto è davvero soppresso ma restano dubbi sulla possibilità di repechage
Con la Sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che scatta il risarcimento (e non la reintegra) quando il posto di lavoro è soppresso, ma sussistono dubbi sulla possibilità di repêchage da parte dell’azienda.Si legge nella sentenza infatti che ‘la tutela reale scatta solo quando il recesso risulta chiaramente pretestuoso, anche con riferimento all’impossibilità di ripescare il licenziato: in tal caso può scattare la reintegra, ma solo se tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore’.