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Regime fiscale applicabile al reddito prodotto dalle società tra avvocati: Risoluzione
Con Risoluzione 7 maggio 2018, n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi dell’art. 4-bis, Legge n. 247/2012.In particolare, l’amministrazione finanziaria, in risposta a specifico interpello, ha precisato che l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria. Di conseguenza, una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione.