SeacInfo Fiscale
Pubblicato in G.U. il Decreto Liquidità: altre misure per le imprese e sospensioni dei versamenti
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 74, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. ‘Decreto Liquidità’, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.In particolare, tra le misure fiscali adottate con il Decreto in esame, si segnala la sospensione dei versamenti da effettuare entro i mesi di aprile e maggio 2020 relativi:all’IVA, alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente; con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente; all’IVA in favore di tutti i soggetti con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019) che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.I versamenti di cui ai punti precedenti dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate a partire da giugno.Inoltre, si segnala che, unicamente per gli acconti relativi al periodo d’imposta 2020, è consentito calcolare e versare gli stessi utilizzando il metodo previsionale:in misura ridotta, ossia l’importo degli acconti non deve essere inferiore all’80 per cento di quanto dovuto in base al risultato della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020;senza incorrere in sanzioni ed interessi.