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Operazioni intracomunitarie e prova dell’avvenuta cessione: Risposta ad interpello
Con Risposta 8 aprile 2019, n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento alle prove dell’avvenuta cessione intracomunitaria. In particolare, è stato precisato che può costituire prova dell’avvenuta cessione il documento di trasporto (DDT) e apposito documento contenente i dati di riferimento dell’operazione. Tale documento viene timbrato, datato e sottoscritto dal cessionario e rispedito al cedente, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell’avvenuto trasporto in un altro paese UE.