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Computo del comporto sui giorni effettivi e non sulla durata standard
Con riferimento al licenziamento per superamento del periodo di comporto, la Corte di Cassazione ha chiarito per l’ennesima volta che il computo del periodo di conservazione del posto previsto dai contratti collettivi va effettuato in funzione del calendario comune, quindi dei giorni effettivi, salvo diversa indicazione del contratto o diversa pattuizione esplicita delle parti.Nella Sentenza n. 9751 dell’8 aprile 2019 i giudici della Suprema Corte hanno precisato che non è possibile effettuare il calcolo secondo la durata standard del mese di trenta giorni, anche qualora il CCNL quantifichi il periodo di comporto in mesi e non in giorni.