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No al licenziamento basato sulla posta elettronica aziendale
In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente (cui, nel caso di specie, è stato imputato un ruolo nelle irregolarità nelle rivalutazioni di magazzino) fondato sui messaggi presenti nella sua posta elettronica aziendale, vista l’incertezza sulla riferibilità degli stessi al suo autore apparente, trattandosi di e-mail prive di firma elettronica. Infatti la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5523 dell’8 marzo 2018, ha precisato che in base all’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 l’efficacia probatoria fino a querela di falso ex art. 2702 c.c. va attribuita soltanto al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre la posta elettronica non certificata (come l’e-mail tradizionale) risulta liberamente valutabile dal giudice. Dunque, spetta a quest’ultimo verificare se i messaggi presentano le caratteristiche oggettive per soddisfare il requisito della forma scritta per qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.