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Conversione a tempo indeterminato e differenze retributive se l’apprendistato è senza formazione
Con la Sentenza n. 5375 del 7 marzo 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dalle Poste, ha stabilito la conversione del contratto di apprendistato in tempo indeterminato in quanto è mancata la formazione del lavoratore.Il lavoratore ha diritto all’inquadramento nella qualifica ordinaria fin dalla costituzione del rapporto con le relative differenze retributive: l’apprendistato configura un negozio a causa mista che non può essere stipulato con il solo scopo di far svolgere al lavoratore le mansioni tipiche del profilo professionale.Si legge nella sentenza che ‘l’attività di insegnamento da parte del datore costituisce un elemento essenziale e indefettibile dell’apprendistato facendo parte della causa negoziale’.